CODICE ANTIMAFIA: LE RILEVANTI NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. "CURA ITALIA" COSI' COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE

CODICE ANTIMAFIA: LE RILEVANTI NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. "CURA ITALIA" COSI' COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE

In sede di conversione del D.L. n. 18/2020, cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”, l’inserimento all’art. 78 dei commi 2-undecies e 3-quinquies ha determinato alcune rilevanti modifiche al Codice Antimafia, D. Lgs. n. 159/2011.
Il comma 2-undicies modifica il comma 3-bis dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 159/2011, estendendo l’obbligo di fornire la prescritta documentazione antimafia ai destinatari di contributi statali – e non più solo europei, come prescritto sinora - di importo superiore a 5.000 euro.

Traslando la disposizione in commento al settore agricolo, dunque, ne consegue che l’erogazione dei fondi, siano questi statali o europei, legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, sarà subordinata alla produzione della documentazione antimafia, a condizione che il valore monetario del contributo superi i 5.000 euro.

Il comma 3-quinquies innova, invece, l’articolo 83, comma 3, lett. e), del sopracitato Codice, prevedendo l’esclusione della necessità di presentare la documentazione antimafia per i provvedimenti di «erogazione» di aiuti il cui importo complessivo non superi i 150.000 euro.