La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: OBBLIGO FORMATIVO DEL DATORE DI LAVORO E PRASSI ELUSIVE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE.

1. OBBLIGO FORMATIVO DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

Come noto, il combinato disposto di cui agli artt. 18 comma 1 lett l), 36 e 37 del D lgs. 9 aprile 2008, n 81 prevede che il datore di lavoro debba assicurarsi la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro di tale obbligo formativo potrebbe dunque dar luogo ad una responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in caso di infortuni sul lavoro conseguenti ad una insufficiente formazione del dipendente. 
Potrebbe, inoltre, insorgere una responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 se tali reati sono commessi nell’interesse o vantaggio della società.


2. LE RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

2.1. SULL’OBBLIGO FORMATIVO DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Una recente pronuncia di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 27787 dell’8 maggio 2019), in un caso di infortunio mortale, ha ravvisato profili di colpa in capo al datore di lavoro in ragione di una carente e inadeguata formazione del dipendente sul corretto svolgimento della mansione ad esso attribuita. 
Nel caso di specie, il dipendente era rimasto schiacciato da una pianta di abete rosso durante una procedura di abbattimento non corretta.
L’attività formativa in favore del dipendente aveva avuto ad oggetto esclusivamente la sramatura delle piante, attività ausiliaria e complementare rispetto a quella principale, ossia l’abbattimento. 
Secondo i Giudici di legittimità tale omissione ha avuto un coefficiente causale nell’infortunio avvenuto in danno al dipendente.  
Procedendo in fatto, nessuna rilevanza possono avere, in termini liberatori, le dichiarazioni contenute nel verbale di consegna dei dispositivi di protezione con le quali il dipendente riconosceva di aver ricevuto un’adeguata formazione sul loro utilizzo e sui possibili rischi della lavorazione.


Ad avviso della Corte infatti “il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori”.
Nei motivi del ricorso per cassazione veniva rilevato che il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e la successiva morte del dipendente fosse stato però interrotto dall’imprevedibilità, avventatezza e imprudenza del comportamento del dipendente, il quale aveva proceduto al taglio della pianta privo di autorizzazione. 


La Suprema Corte, ritenendo infondato tale motivo, ha evidenziato che la colpa del lavoratore, seppur concorrente, non può esimere la responsabilità del datore di lavoro poiché è necessario che vi sia “un comportamento del lavoratore abnorme che per la sua imprevedibilità si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”. Tale circostanza non è stata però rinvenuta nel caso in esame. 


A ciò si aggiunga che le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro “perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori”.

2.2. LA CULPA IN VIGILANDO DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI PRASSI ELUSIVE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Sul punto – ossia sulla Culpa in vigilando del datore di lavoro in caso di prassi incaute poste in essere dai dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale - è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, sempre in un caso di infortunio mortale (Cass. Pen. Sez IV, sentenza n. 36778 del 21 dicembre 2020). In tale occasione la Corte, richiamando un noto arresto giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo il quale: “non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento” (Cass. Pen. Sez. 4, sentenza n. 20833 del 15 maggio 2019).