Novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Si segnlano alcuni aggiornamenti normativi al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportati dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Modifica Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (con specificazione nella job description dei compiti e doveri indicati nell'art. 19).
- I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.
- Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Modifica Art. 19 Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Modifica Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Modifica Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Obbligo di formazione per il datore di lavoro;
- Obbligo di aggiornamento biennale per i preposti (le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi);
- Addestramento: oltre alla prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, è prevista un’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza (gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato).
Modifica Art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Previste sanzioni anche per:
- Mancata formazione datore di lavoro;
- Mancato aggiornamento biennale dei preposti;
- Mancata individuazione del preposto;
- Mancato adempimento da parte del preposto ai nuovi compiti e doveri;
- Negli appalti/subappalti, mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge le funzioni di preposto.