SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AGRICOLI, PERMESSI DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI STAGIONALI E PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE DA PARENTI E AFFINI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. “CURA ITALIA” NEL SETTORE AGRICOLO.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AGRICOLI, PERMESSI DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI STAGIONALI E PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE DA PARENTI E AFFINI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. “CURA ITALIA” NEL SETTORE AGRICOLO.

Recenti modifiche sono state introdotte dall’articolo 78 del D.L. n. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli e altresì, a fronte dell’incalzante depauperamento della manodopera agricola, conseguenza diretta del periodo emergenziale che il nostro Paese sta attraversando, di permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AGRICOLI

Con riguardo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, i commi da 2-sexies a 2-decies, aggiunti dal Senato all’articolo 78 del cd. D.L. “Cura Italia” configurano nuovi adempimenti in materia. Nello specifico, viene disposto che la visita medica preventiva, effettuata dal medico competente, avrà validità annuale e consentirà al lavoratore di svolgere la propria prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole - per attività che presentino le medesime situazioni di rischio - senza doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti medici. L’effettuazione e l’esito di tale visita dovranno risultare da apposita certificazione che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire in copia.

Da ultimo, un ruolo propositivo è affidato agli enti bilaterali e agli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, i quali, infatti, possono adottare iniziative, al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi in  materia  di  sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mediante la stipula di convenzioni tra le Asl o i medici competenti, le imprese e i lavoratori. Nel caso vi sia la stipula di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori non sarà tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro: il giudizio di idoneità così rilasciato produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

PERMESSI DI SOGGIORNO DEI LAVORATORI STAGIONALI

La grave crisi epidemiologica vissuta dal nostro Paese ha posto il problema del reperimento della manodopera agricola, a seguito del rientro di molti lavoratori stranieri nei loro Paesi d’origine.
Al fine di rimediare a tale situazione, il comma 3-sexies dell’articolo 78  D. L. n. 18/2020 proroga sino al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.

PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE DA PARTE DI PARENTI E AFFINI

Un’ulteriore disposizione volta a favorire il settore agricolo in questo periodo di grave crisi è prevista dall’art. 105 del D. L. “Cura Italia”, anch’esso integrato in sede di conversione.
Tale norma prevede, al comma 1, l’esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo in ipotesi di prestazioni effettuate da parenti e affini sino al sesto grado. La previgente disciplina, invece, interessava i rapporti di parentela o affinità solo fino al quarto grado: nel settore agricolo, pertanto, è stata introdotta un’estensione delle ipotesi di prestazioni che esulano dal mercato del lavoro.