AZIENDA AGRICOLA ED EMISSIONI DI FUMI, POLVERI E RUMORE. IL REATO DI GETTO PERICOLOSO DI COSE.

AZIENDA AGRICOLA ED EMISSIONI DI FUMI, POLVERI E RUMORE. IL REATO DI GETTO PERICOLOSO DI COSE.

Argomento di notevole interesse per le aziende agricole risulta essere il tema delle emissioni in atmosfera (ad esempio di fumi, odori, polveri e rumore), per cui spesso all’azienda viene contestato il reato di getto pericoloso di cose.

 

Nel nostro ordinamento, le violazioni in materia, infatti, vengono sanzionate sia da disposizioni del Codice Penale, sia da ulteriori norme contenute nella disciplina speciale di settore.

Nel Codice Penale vi è l’art. 674 c.p. che sanziona il reato di “Getto pericoloso di cose”.

La disposizione prevede che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

Come anticipato, il bene giuridico tutelato dall’articolo in questione è l’incolumità pubblica: con tale ultima espressione deve intendersi l’incolumità di più persone, ma anche di singoli soggetti.

Non è richiesto, ai fini della configurabilità del reato, che si verifichi un danno concreto, essendo sufficiente la causazione anche solo di un potenziale pericolo.

La condotta sanzionata si sostanzia nel gettare o versare “cose” o nel provocare emissioni di gas fumi o vapori che risultino idonei a cagionare gli effetti negativi indicati dalla norma, che verranno analizzati a seguire.

Il termine gettare, normalmente, viene utilizzato in riferimento a cose solide, mentre gli altri due in relazione a fluidi o polveri. La formulazione della disposizione appare tuttavia molto generica e, pertanto, tali accostamenti non possono essere ritenuti tassativi.

Le “cose” versate o gettate e i fumi, vapori o emissioni provocati devono essere atti a “offendere o imbrattare o molestare persone”.

L’offesa può riferirsi alla vita o all’integrità fisica di un soggetto o addirittura in alcuni casi al decoro. L’imbrattamento, normalmente, ha ad oggetto il corpo, i vestiti o i luoghi. Con il termine molestia, infine, si fa invece riferimento ad ogni turbativa che sia giuridicamente rilevante.

Con specifico riguardo alle emissioni, è necessario tenere in considerazione il fatto che le attività dalle quali possono derivare sono innumerevoli: l’uso di macchinari può, ad esempio, produrre rumore o polveri. Non per tutte le attività, tuttavia, sono stati stabiliti dalla Legge dei valori massimi di tollerabilità delle emissioni, valori entro i quali queste ultime sono, appunto, lecite. In caso di emissioni derivanti dallo svolgimento di attività per le quali nessun limite è stato disposto dal Legislatore, per la configurabilità dell’illecito sarà sufficiente verificare l’idoneità di queste a superare il limite della normale tollerabilità.

In presenza di valori-limite stabiliti per Legge sarà, invece, necessario che le emissioni provocate siano superiori a questi e che presentino un effettivo carattere molesto.

Secondo la recente Giurisprudenza, il titolare di un’azienda che produca emissioni rientranti nei valori-limite, è comunque tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti ragionevolmente esigibili e previsti dalla tecnica al fine di evitare offese o molestie a soggetti terzi.

Trattandosi di un reato punito altresì a titolo di colpa, l’agente è suscettibile di sanzione anche nel caso in cui le condotte indicate sopra vengano poste in essere in assenza della volontà di offendere, imbrattare o molestare.

Di seguito, vengono riportati alcuni esempi concreti di applicazione dell’articolo in oggetto ad attività relative al settore agricolo.

È stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di cui all’art. 674 c.p. il legale rappresentante di un’azienda agricola, altresì proprietario del relativo fondo agricolo, il quale, non avendo predisposto nelle stalle dell’azienda alcuno strumento di raccolta o smaltimento dei residui organici della propria attività di allevamento, non aveva impedito che i liquami si riversassero sulla strada pubblica sita a valle del terreno di cui egli risultava proprietario.

Allo stesso modo, il reato è stato ritenuto integrato in presenza di esalazioni maleodoranti provenienti da ricoveri per animali e promananti altresì dagli escrementi di questi ultimi, considerati idonei a procurare offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione.

 

Accade poi che i soggetti lesi dalle condotte descritte dall’art. 674 c.p. richiedano alla competente autorità giudiziaria un provvedimento inibitorio, o di sequestro o di limitazione dell’attività, volto a interrompere la condotta offensiva.

L’operatore agricolo nei confronti dei quali venga emesso un provvedimento di tale natura deve porre estrema attenzione ad eseguire correttamente quanto disposto dal Giudice: il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Giudice, infatti, non solo comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di violazione dell’ordine inibitorio, ma può determinare altresì delle conseguenze in ambito penale.

Gli articoli 388 e 650 c.p., rispettivamente “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” e “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” sanzionano, infatti, le mancate ottemperanze dei provvedimenti emanati dalle Autorità giudiziarie, siano queste penali o civili, ovvero disposti in via amministrativa.

È stato così ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 388 c.p.p. il rappresentante legale di una società agricola che, pur essendo stato destinatario di un ordine inibitorio da parte del Giudice civile, non aveva interrotto la propria attività produttiva, le cui emissioni acustiche erano state ritenute lesive del benessere dei confinanti (si trattava in particolare di rumore prodotto da essiccatori di cereali).

 

Per l’operatore agricolo risulta pertanto di estrema importanza il rispetto della normativa sulle emissioni delle proprie attività produttive, nonché il rispetto dei valori-limite delle emissioni, quando previste dalla Legge, o della soglia di normale tollerabilità in caso contrario.

Diversamente, si corre il rischio di incorrere in sanzioni penali e pecuniarie oltre che in provvedimenti che possono limitare o anche bloccare l’attività produttiva, con conseguente danno anche economico.

 

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare