EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ATTIVITÀ AGRICOLE PRODUTTIVE NON SOSPESE: PREVENZIONE, SICUREZZA E RESPONSABILITA'

EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ATTIVITÀ AGRICOLE PRODUTTIVE NON SOSPESE: PREVENZIONE, SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Costituisce certamente tema di stringente attualità il ripercuotersi dell’emergenza sanitaria in atto, legata alla diffusione del virus COVID-19, sul rischio di impresa e sulle responsabilità a vario titolo gravanti sui titolari di aziende, anche agricole ed agroalimentari.

Come noto, in proposito, sono stati emanati dal Governo numerosi provvedimenti volti a contrastare e contenere il dilagare del contagio: tali provvedimenti hanno disposto sull’intero territorio nazionale, tra altre misure, la sospensione di determinate attività commerciali e produttive.

Disposizioni di riferimento sono quelle contenute nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, con l’elenco tassativo delle attività commerciali e produttive non sospese poiché ritenute indispensabili alla collettività. Tali disposizioni sono ora in vigore sino al 3 aprile p.v., ma potranno essere oggetto di aggiornamento in relazione all’evolversi della situazione sanitaria.

Le stesse disposizioni vanno altresì integrate con quanto previsto a livello regionale (per il Piemonte, ad esempio, Ordinanza n. 34 del Presidente della Giunta Regionale del 21 marzo u.s.).

Rientrano nell’elenco delle attività autorizzate il settore agricolo, zootecnico, nonché di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; è parimenti consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; ancora, sia per i prodotti agroalimentari, che per quelli agricoli non alimentari, è confermata la possibilità di ricorrere a contratti conclusi a distanza (ovvero mediante telefono o via telematica), con consegna a domicilio dell’acquirente del prodotto; è consentita per i prodotti alimentari l’attività di vendita al dettaglio, con accesso diretto ai locali vendita.

La consentita prosecuzione dell’attività deve pertanto misurarsi con il necessario rispetto di una serie di disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione, volte a tutelare, quanto più possibile, l’incolumità dei lavoratori, nonché del pubblico che fruisce dei servizi.

Certamente deve sottolinearsi la minor potenziale criticità del lavoro in campo, il quale può naturalmente svolgersi in ambiente aperto e con gli operatori a distanza non ravvicinata.

Tuttavia, l’estensione della tipologia di attività agricola, di allevamento o di produzione agroalimentare impone in ogni caso attenzione, sicuramente svolgendosi anche in ambienti chiusi, riunenti più persone, in laboratori e implicando anche spostamenti sul territorio.

Le prescrizioni da seguire sono dettagliate all’interno del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ” del 14 marzo 2020, adottato da Governo e Parti Sociali, che deve essere adottato da tutte le imprese attive (come espressamente previsto dal citato Decreto 22 marzo u.s., articolo 1 comma 3).

Tra le altre misure sono previste: informazioni relative alle disposizioni emanate dall’Autorità, alla possibilità di accesso ai luoghi di lavoro solo in assenza di sintomi tipici, ai comportamenti da adottare in caso di manifestazione di questi ultimi o qualora sussista il pericolo di avvenuto contagio.

Ancora, la principale misura anti-contagio che deve essere posta in essere è il mantenimento, tra i lavoratori, ed in generale, di una distanza interpersonale non inferiore a un metro, che deve essere rispettata in ogni ambiente del luogo di lavoro; ai lavoratori devono essere forniti il liquido detergente e disinfettante e i necessari dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti) che risultano indispensabili qualora l’attività non possa essere svolta nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; devono essere sospese o annullate tutte le attività di formazione che non possano essere svolte a distanza; il datore di lavoro deve garantire la pulizia giornaliera dei locali, dei macchinari e degli strumenti utilizzati dai dipendenti, nonché la loro periodica sanificazione; deve proseguire ed essere adattata alla peculiare situazione di emergenza, la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Disposizioni specifiche devono, altresì, essere attuate con riguardo alla gestione degli accessi dei fornitori e degli addetti al trasporto dei beni prodotti per limitare quanto più possibile il contatto con il personale dipendente.

Massima attenzione alle prescrizioni igieniche deve essere posta anche nella preparazione e/o confezionamento di prodotti alimentari venduti al dettaglio e/o consegnati a domicilio (ad esempio, dall’ortofrutta alle consegne degli agriturismi che abbiano attivato il servizio pasti a domicilio).

I titolari di azienda, certamente adoperatisi per applicare tali misure in primo luogo per dovere etico (come tutti i cittadini), sono chiamati alla massima attenzione anche perché diversamente rischiano di incorrere in responsabilità sotto diversi profili.

Innanzitutto, così come previsto dal D.L. n. 19 del 25 marzo u.s., è punito a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (con anche rischi di chiusura temporanea delle attività) il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall’Autorità, tra l’altro, anche con il D.P.C.M. del 22 marzo sopra citato.

Tale inosservanza può tuttavia anche assumere rilevanza penale.

Infatti, ai titolari di azienda, in qualità di datori di lavoro, si impone l’attenzione a quanto previsto dall’art. 42 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, secondo cui, l’infezione da Covid-19 contratta sul luogo di lavoro è a tutti gli effetti ricompresa all’interno della categoria degli infortuni sul lavoro.

La condotta del datore di lavoro che abbia omesso di applicare le misure di prevenzione potrà, quindi, determinare una responsabilità penale di quest’ultimo per l’eventuale infortunio subito dal lavoratore, se il contagio sarà riconducibile al mancato adeguamento alla normativa. Peraltro, anche in assenza di infortunio, il datore di lavoro potrebbe essere esposto a rilievi penali nel caso di sopralluogo o verifica delle Autorità competenti, che potrebbero infatti contestare il mancato adeguamento, con conseguenti prescrizioni obbligatorie cui adeguarsi e sanzioni pecuniarie da versare.

E’ pertanto fondamentale che i titolari di aziende agricole o agroalimentari, in attività nonostante l’emergenza, pongano il massimo scrupolo nell’uniformarsi alle disposizioni previste a tutela propria, dei dipendenti, del pubblico e della continuità dell’azienda medesima.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare