GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI: OCCASIONALITÀ DELLA CONDOTTA E APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TORINO

GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI: OCCASIONALITÀ DELLA CONDOTTA E APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TORINO

GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI: OCCASIONALITÀ DELLA CONDOTTA E APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TORINO

 

La materia della gestione dei rifiuti è un ambito di notevole rilevanza anche per gli imprenditori agricoli, attesa la possibilità che eventuali condotte di smaltimento o deposito incontrollati ed impropri vadano ad integrare fattispecie di rilievo penale od amministrativo, con conseguenze sanzionatorie per i titolari di azienda e le aziende medesime.

In proposito risultano di interesse le numerose pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito il concetto di occasionalità della condotta, circostanza che può valere ad escludere la sussistenza di profili di responsabilità penale, e le condizioni per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Di recente il Tribunale Penale di Torino, in accoglimento delle prove ed argomentazioni presentate dalla difesa, rappresentata dalle scriventi nell’ambito di un procedimento penale per smaltimento illecito di rifiuti, ha prosciolto l’imputato ritenendo sussistente la citata causa di non punibilità (Tribunale Penale di Torino, in composizione monocratica, sentenza del 19 febbraio 2021, n. 771).

 

L’art. 256 del Testo Unico Ambientale, rubricato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, punisce la condotta di chi effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

 

Le sanzioni applicabili sono l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi; l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

La premessa d’obbligo riguarda la definizione di rifiuto come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.

Secondo suddetta disciplina, segue poi la suddivisione dei rifiuti in categorie, come ad esempio pericolosi e non, speciali e non.

In particolare i rifiuti derivanti da attività agricola o agro/industriale rientrano nella specie dei rifiuti speciali: non pericolosi, ad esempio, plastica, imballaggi di carta, pneumatici, veicoli da rottamare, scarti vegetali in genere purché non riutilizzati nelle normali pratiche agricole; pericolosi, ad esempio, batterie, fitofarmaci non più utilizzabili, batterie esauste, oli esauriti da motori o carburanti.

 

Per quanto riguarda, invece, i soggetti destinatari della norma è bene ribadire che tale fattispecie è un reato comune che può essere commesso da chiunque: non solo da chi svolge professionalmente una attività di gestione di rifiuti ma anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, sino al privato cittadino (tra le altre, vedi Cass. Pen., Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 4770 e Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 15028).

Viene poi chiarito un principio molto importante in tema di occasionalità della condotta. L’orientamento è infatti prevalente nel ritenere l’insussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti qualora si realizzi una condotta meramente occasionale.

Innanzitutto è bene premettere che la norma prevede più condotte alternative costituenti in modo autonomo ipotesi di illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 256 del Testo Unico Ambiente; dunque, è sufficiente che il soggetto agente ponga in essere anche una sola condotta tra quelle previste dalla norma, e costituenti il concetto di “attività”, (ovvero trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) affinché questo possa rispondere del reato di gestione illecita dei rifiuti.

Tale condotta, tuttavia, integra il reato purché non sia occasionale.

La Giurisprudenza di legittimità, al fine di escludere la sussistenza o meno del reato in oggetto, ha fornito alcuni criteri guida da cui desumere l’esistenza di un’attività organizzazione da cui scaturisce la gestione illecita dei rifiuti e, pertanto, non occasionale. Il Giudice infatti, nel caso concreto, dovrà effettuare una valutazione in ordine al dato ponderale dei rifiuti, alla connessione con un’attività di economica e/o di impresa, alla necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto dei rifiuti e al profitto perseguito. Dalla presenza di tali elementi è possibile, quindi, determinare se la condotta posta in essere possa essere considerata come occasionale o meno.  

L’assoluta occasionalità della condotta è idonea ad escludere la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti.

 

Analoghe valutazioni, laddove non possano valere a provare l’assoluta occasionalità della condotta, tale quindi da non integrare il concetto di “attività”, potranno tuttavia assumere rilevanza quanto all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nelle ipotesi in cui venga contestato all’imputato il reato di illecito smaltimento dei rifiuti.

Innanzitutto, è necessaria una breve premessa di natura tecnica relativa ai profili di applicazione di tale causa di non punibilità.

L’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p. incontra alcuni limiti applicativi: il primo è di natura quantitativa e, infatti, tale istituto è riservato ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. A titolo di esempio, quindi, in materia ambientale, è possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle fattispecie contravvenzionali, oltre a diverse ipotesi delittuose, come l’omessa bonifica e l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata; restano esclusi invece altri titoli di reato, come l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Il secondo limite invece è di natura soggettiva e riguarda, invece, il comportamento del reo: non è possibile applicare tale causa di non punibilità qualora il comportamento del soggetto agente risulti abituale.

Infine, l’operatività di tale causa di non punibilità è prevista nei casi in cui l’offesa recata al bene giuridico tutelato dalla norma sia di lieve entità.

Con riferimento al concetto di abitualità della condotta, recentemente, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul concetto di “attività” cui fa riferimento l’art. 256 del Testo Unico Ambientale.

La Suprema Corte si è espressa sul punto (Cassazione Penale, Sez. III n. 27278 del 19 giugno 2019) sostenendo che il concetto di “attività” cui fa rifermento l’art. 256 del Testo Unico Ambientale non si traduce in un automatico nesso a condotte plurime, e pertanto sempre ostative all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.; il reato in questione, nella sua complessità, si integra anche a seguito, ad esempio, di un solo trasporto, ovvero una sola condotta fra quelle indicate, in maniera alternativa, come penalmente rilevanti dalla norma.  Dunque, la abitualità della condotta non può essere desunta dal solo fatto che la norma consideri penalmente rilevante la condotta di chi ponga in essere una “attività” di smaltimento illecito di rifiuto poiché, secondo il tenore della norma, tale attività può esplicarsi in diverse condotte alternative e autonomamente rilevanti ai sensi dell’art. 256 del D.lgs. 152/2006 (ovvero trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti). Nella sentenza appena citata la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità della causa di non punibilità a fronte dell’esiguità del danno arrecato (nel caso di specie la modesta quantità di rifiuti trasportati) e della modestia della condotta poiché consistita in un solo trasporto e desunta, inoltre, dall’utilizzo di un mezzo di trasporto rudimentale.

La sentenza del Tribunale Penale di Torino citata in apertura ha fatto applicazione dell’istituto nei medesimi termini (la contestazione concreta era l’aver effettuato un illecito smaltimento dei rifiuti tramite preliminare deposito incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi e successiva attività di interramento nel terreno con livellamento dello stesso). Il Giudice, all’esito, proscioglieva l’imputato per particolare tenuità del fatto evidenziando le seguenti circostanze: dal fatto non erano derivate conseguenze in quanto i rifiuti erano stati agevolmente rimossi dall’imputato stesso in sede di immediata successiva bonifica del suolo; si trattava di una attività episodica alla luce del contesto in cui lo smaltimento era avvenuto, privo di un minimum di organizzazione strutturale finalizzata ad una attività reiterata di smaltimento dei rifiuti e non legato ad un’attività di impresa di cui l’imputato era titolare; infine, riconosceva la non abitualità del comportamento dell’imputato poiché lo stesso risultava incensurato e immune da pregresse segnalazioni. 

 

Ciò premesso, si ribadisce che qualora il reato di smaltimento dei rifiuti in assenza di autorizzazione risulti integrato, le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi; l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Dunque, anche per l’imprenditore agricolo, risulta essenziale osservare la disciplina relativa alla attività di smaltimento di rifiuti, al fine di non incorrere in un sanzioni pregiudizievoli per la propria persona e per l’azienda.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare