IL REATO DI OMESSA BONIFICA DI UN SITO INQUINATO E DI OMESSA COMUNICAZIONE DELL’EVENTO INQUINANTE.

IL REATO DI OMESSA BONIFICA DI UN SITO INQUINATO E DI OMESSA COMUNICAZIONE DELL’EVENTO INQUINANTE.

Argomento di notevole interesse in materia di ambiente risulta essere la disciplina relativa ai possibili eventi che potrebbero comportare l’inquinamento del suolo. Di particolare rilevanza è la norma che impone la tempestiva comunicazione del fenomeno inquinante alle Autorità competenti, la cui omissione potrebbe costituire reato.

Si pensi, ad esempio, all’eventualità di uno sversamento di gasolio agricolo sul terreno o nelle acque.

 

L’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto T.U. Ambiente, stabilisce, infatti, che, a seguito del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un luogo, il responsabile dell'inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione, dandone immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. Ed in particolare tale norma prescrive che tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza, nel caso in cui l’evento non si sia ancora verificato ma sussista il concreto pericolo che si verifichi, devono essere precedute “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.”

 

Sul piano sanzionatorio l’art. 257 del T.U. Ambiente prevede due distinte fattispecie penali. Il primo periodo del comma 1 sancisce il reato di omessa bonifica; tale norma prevede, infatti, che “chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente”. Dunque, dalla lettura di tale norma si può dedurre che la tempestiva bonifica e messa in sicurezza dei luoghi escluda una responsabilità penale ex art. 257.

 

Il secondo periodo, invece, considera come illecita la condotta omissiva del soggetto che non procede con la segnalazione alle Autorità competenti di un evento potenzialmente in grado di contaminare un luogo. Ed infatti, secondo quanto disposto dalla norma: “in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.” La terminologia usata – potenzialmente in grado di contaminare – rende incerto il momento iniziale dal quale sorge l’obbligo in capo al soggetto di denunciare l’evento potenzialmente inquinante. Sul punto è infatti intervenuta la Cassazione chiarendo che tale segnalazione è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (CSC), rilevando esclusivamente la potenzialità dell’evento contaminante.

 

Inoltre, per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile, la Corte ha chiarito che “in entrambi i casi il destinatario del precetto è lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento”.

 

In particolare, con specifico riferimento all’obbligo di comunicazione è ormai consolidato in Cassazione che il soggetto responsabile della condotta omissiva deve essere individuato nel soggetto responsabile dell’evento inquinante e “non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento non lo abbia cagionato”.

 

Ed infatti, a tal proposito, è necessario richiamare, anche al fine di integrare il quadro normativo relativo alla tutela dell’ambiente e del territorio, l’articolo 245 del T.U. Ambiente che prevede un obbligo di segnalazione in capo al proprietario o gestore dell’area “che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)”. Tale norma si differenzia dall’imposizione ex art. 242 - obbligo di comunicazione in capo al soggetto responsabile dell’inquinamento – in quanto muta l’elemento psicologico del soggetto attivo: infatti, mentre nel primo caso il soggetto responsabile, avendo causato l’evento inquinante, è consapevole della portata dell’evento lesivo e quindi può fin dall’inizio avere ben chiara la situazione di rischio; nel secondo caso, invece, il proprietario o il gestore del fondo non conosce l’origine dell’evento e dunque potrebbero essere necessari degli accertamenti più analitici.

D’altra parte, l’obbligo di procedere con la bonifica, in tale ultimo caso, è assolutamente facoltativo: l’obbligo di prevenzione e messa in sicurezza dei luoghi contaminati grava esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento, salvo il caso in cui responsabile sia anche il proprietario o gestore del fondo. È bene tuttavia specificare che nonostante il proprietario sia esonerato dall’obbligo di bonifica potrebbe poi trovarsi davanti il rischio di non poter essere più nella disponibilità del fondo. Ed infatti in caso di operazioni di bonifica compiute dalla Pubblica Amministrazione d’ufficio ex art. 250 TUA, questa potrebbe poi rivalersi sul proprietario incolpevole delle spese sostenute per la riqualificazione dei luoghi. Infatti, le spese sostenute “sono assistite da privilegio speciale immobiliare (…) da esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.”

 

Risulta fondamentale, quindi, ai fini di non incorrere nelle fattispecie di reato di cui all’articolo 257 TUA, denunciare tempestivamente gli eventi da cui possono derivare dei danni ambientali e qualora il soggetto obbligato sia, altresì, responsabile della condotta lesiva procedere con la bonifica del sito.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare