LA PROSPETTIVA DI RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI.

LA PROSPETTIVA DI RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI.

Nel mese di dicembre 2017 veniva approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge contenente un’incisiva e profonda proposta di riforma del Codice Penale in relazione ai reati c.d. “agroalimentari”. In particolare il riferimento va alle disposizioni dettate a tutela della salute pubblica e dell’economia, in un percorso iniziato già nell’anno 2015.

Lo scopo della riforma appare essere quello di razionalizzare il sistema normativo esistente, complesso ed ormai stratificato su più livelli, ove le norme nazionali devono necessariamente uniformarsi a quelle sovranazionali; inoltre, la necessità è quella di adeguare l’obsoleto impianto normativo alla realtà odierna ed agli avanzati processi innovativi e di sviluppo in essere, forieri di nuove problematiche ed esigenze di tutela.

Proprio nell’ottica di garantire razionalizzazione e completezza l’intervento mira a modificare anche la legislazione penale speciale dettata dalla legge 283/62.

 

Quanto alle modifiche apportate al Codice Penale, alle norme che presidiano la salute pubblica, oltre alla rivisitazione di disposizioni già in vigore, merita evidenza l’introduzione di alcune nuove ipotesi delittuose.

Viene infatti prevista una nuova norma, all’articolo 445 bis, inerente il c.d. “disastro sanitario”. La fattispecie si realizza quando, dai fatti contemplati dalle altre norme (si pensi alla distribuzione di alimenti contraffatti o pericolosi, all’omesso ritiro di alimenti pericolosi, alla diffusione di informazioni commerciali ingannevoli) derivi per colpa la morte o la lesione di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ad altre persone.

Segue inoltre la precisazione secondo cui “agli effetti della legge penale, l'evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.” La ratio di tale specificazione appare quindi quella di riferire il disastro penalmente rilevante ad un numero ampio ed indeterminato di persone, oltre che ad un processo temporale di medio/lungo termine (come, ad esempio, patologie che possono insorgere a distanza di decenni dall’assunzione).  

Da notarsi è anche l’introduzione della definizione di “alimento”: “agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali”.

 

E’ oggetto di modifica anche l’impianto normativo codicistico dettato a tutela della lealtà del commercio.

Di immediata evidenza è il riferimento recato dal titolo al “patrimonio agroalimentare”, in ottica di forte valorizzazione non solo dei prodotti in sé ma dell’intero settore di riferimento complessivamente inteso quale filiera alimentare.

Tra le novità più significative (anche qui, oltre alla riscrittura in parte delle norme già esistenti) vi è l’introduzione del reato di “agripirateria” al nuovo articolo 517 quarter.1.

L’ipotesi delittuosa si realizza quando un fatto previsto dalle disposizioni precedenti (ad esempio la frode in commercio di alimenti) viene compiuto in modalità sistemica ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate a fine di profitto.

Naturalmente tale fattispecie viene ipotizzata come sussidiaria rispetto ai più gravi reati di associazione a delinquere, trovando applicazione in tutti I casi in cui la struttura criminale non presenti le caratteristiche di stabilità e permanenza nel tempo proprie di un’associazione.    

 

Come anticipato in premessa è oggetto di modifica, nel progetto anche la Legge speciale 283/62.

In particolare si assiste alla riscrittura dell’articolo 5, con differenziazione delle sanzioni e della gravità delle condotte a seconda che le stesse si inseriscano in un’attività di commercio al dettaglio oppure all’ingrosso.

Inoltre, il disvalore dei comportamenti viene connesso alla diffusione in senso ampio di alimenti “non sicuri” o “comunque pregiudizievoli” o “inadatti al consumo umano”, categorie tutte che trovano definizione nel nuovo articolo 5 bis della legge.

Particolare attenzione viene riservata anche al c.d. “principio di precauzione”, mediante l’applicazione di sanzioni anche ai comportamenti che contrastano norme ispirate al predetto principio, ove la nocività non è ricollegata a evidenze scientifiche certe ma dipende da valutazioni normative di prevenzione.

In ultimo, viene altresì prevista, in ottica premiale, l’introduzione della possibilità di estinguere I reati contravvenzionali mediante condotte riparatorie secondo il meccanismo dell’imposizione di prescrizioni da parte dell’Autorità, da adempiersi in uno con il pagamento di una sazione ridotta (già tipico nella materia antinfortunistica o introdotto nella materia ambientale).

 

Di rilievo ed impatto per le aziende è anche la previsione di inserimento dei reati agroalimentari nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente secondo I dettami del D. Lgs. 231/2001. Parimenti si è prevista una peculiare disciplina per il modello di organizzazione e gestione delle imprese alimentari costituite in forma societaria affinché lo stesso possa avere valore esimente (con deroghe o forme semplificate per le piccole e medie imprese).

 

Come detto quella analizzata è una prospettiva di riforma e non ancora una normativa in vigore. Tuttavia un esame in questa sede appariva opportuno proprio per l’incidenza e l’impatto che la stessa potrebbe sulla quotidianità delle aziende laddove divenisse applicabile. Seguiranno naturalmente tutti i compiuti aggiornamenti e le informazioni sul percorso di approvazione.

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare