RIFIUTI E AZIENDA AGRICOLA. DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: LE RECENTI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 116/2020.

RIFIUTI E AZIENDA AGRICOLA. DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: LE RECENTI NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. 116/2020.

Il corretto trattamento dei rifiuti è una attività essenziale per le aziende agricole per evitare di incorrere in sanzioni penali.

Una delle attività importanti è il deposito temporaneo dei rifiuti presso l’azienda che li ha prodotti: importante perché consente al produttore di tenere in deposito i rifiuti senza chiedere alcuna autorizzazione. Però occorre rispettare le regole previste.

L’attività è regolata dalle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale il cui adempimento è necessario per non incorrere nei reati di deposito incontrollato e di abbandono dei rifiuti.

Di recente è intervenuto il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che ha recepito le molteplici direttive dell’Unione Europea aventi ad oggetto la classificazione e la corretta gestione dei rifiuti.

Tale Decreto interviene sul deposito temporaneo andando ad inserire nella Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 un articolo ad hoc, ossia l’articolo 185 bis.

Il deposito temporaneo viene ora definito come “deposito temporaneo prima della raccolta”. L’articolo 183, comma 1, lett. bb) viene riscritto e definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”.

Come già precisato nelle premesse, il deposito temporaneo si configura come una eccezione rispetto al sistema ordinario di gestione dei rifiuti, secondo il quale tutte le attività svolte nell’ambito della gestione debbono essere autorizzate e comunicate. La stessa nozione lascia intendere che tale fattispecie si ponga prima di qualsiasi attività di gestione dei rifiuti. Secondo quanto disposto dall’art. 183, co. 1 lett. o) del Testo Unico Ambiente si intende per gestione dei rifiuti “la raccolta, il trasporto, il recupero, compreso la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.” Dunque, anche la cernita è una attività che rientra nella gestione del rifiuto e per la quale è necessaria una autorizzazione.

Ritornando alla disciplina del deposito temporaneo, restano immutate le condizioni affinché si configuri: il deposito temporaneo deve essere effettuato “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”. La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che deve trattarsi “di luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati posti all’interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza del 9 aprile 2013, n.16183).

Un’eccezione a tale principio è prevista nel secondo periodo del comma primo lett. a) del nuovo articolo 185 bis: gli imprenditori agricoli possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Tale ipotesi viene più specificatamente regolata dall’art. 193 comma 12 del Testo Unico Ambiente che prevede la movimentazione e deposito dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto (e quindi attività di gestione del rifiuto che deve essere autorizzata) qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Viene dunque aumentata da 10 a 15 km la distanza tra i fondi appartenenti alla medesima azienda agricola.

L’accumulo dei rifiuti deve avvenire per categorie omogenee.

Venendo adesso alle modalità, rimangono invariate le due modalità alternative di gestione del deposito temporaneo prima della raccolta. Ed infatti il produttore di rifiuti può: a) procedere al recupero e allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità di deposito; b) diversamente, per un periodo superiore a tre mesi, è ammesso il deposito di rifiuti entro il limite di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), il cui smaltimento dovrà comunque essere avviato entro un anno.

Ancora, per ciò che riguarda i rifiuti pericolosi, questi devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Il comma 3 del suddetto articolo specifica, come norma di chiusura, che il deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto di tali condizioni non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il rispetto da parte del produttore di rifiuti di tali regole è essenziale per non incorrere in una responsabilità penale. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la trasgressione di anche una sola regola determina il configurarsi del reato di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione (comma 1), ma anche di deposito incontrollato ed abbandono di rifiuti (comma 2).

Tali disposizioni prevedono dunque l’applicazione della pena dell’ammenda alternativamente o congiuntamente a quella dell’arresto; tali sanzioni risultano essere più o meno gravi a seconda della natura del rifiuto (pericoloso o non pericoloso). 

 

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Daniela Altare

 

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